Art. 1.

      1. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riposi, permessi e prepensionamento per i figli con handicap grave»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «6-bis. I genitori che assistono un figlio maggiorenne con handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, con invalidità riconosciuta del 100 per cento e incapace di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita quotidiana, che hanno raggiunto il requisito minimo di ventiquattro annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, possono chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza, con rendita incrementata di un anno per ogni quattro anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza ai figli riconosciuti disabili gravi ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992».